Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere che le funzioni di cui alla lettera a), numero 1), siano svolte dai magistrati onorari nel primo quadriennio dell'incarico e, in casi di necessità, dai magistrati onorari già confermati, secondo oggettivi criteri di turnazione e, comunque, per non più di sei mesi;.