stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.204. in Assemblea riferita al C. 3672

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/04/2016  [ apri ]
2.204.

  Sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai giudici di pace delegati di cui al presente articolo, si attiene al seguente principio e criterio direttivo: prevedere che il titolare dell'ufficio per il processo del tribunale può delegare al giudice di pace delegato, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, l'esercizio delle seguenti funzioni:
   a) svolgimento di atti inerenti all'attività processuale di udienza e di decisione, nell'ambito delle funzioni e attribuzioni di cui all'articolo 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, conformemente ai criteri stabiliti dalla risoluzione «sui moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari in tribunale» del Consiglio superiore della magistratura del 25 gennaio 2012, e dall'articolo 43-bis, comma 3;
   b) assistenza e collaborazione del titolare dell'ufficio per il compimento di tutti gli atti giudiziari preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale;
   c) l'attività di competenza dei giudici di pace onorari di cui al comma 15;
   d) coordinamento dei tirocinanti e dei giudici di pace onorari.