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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.203. in Assemblea riferita al C. 3672

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/04/2016  [ apri ]
2.203.

  Sostituire il comma 17 con i seguenti:
  17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da almeno tre anni, sono sottoposti a una valutazione di idoneità da parte del consiglio giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi sono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell'ufficio del processo come di seguito specificato;
   b) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo quali «giudici di pace delegati» per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;
   c) prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo della procura della Repubblica quali «vice procuratori delegati» per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;
   d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell'onorarietà e che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della giustizia;
   e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio del processo e la continuità dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile;
   f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati in base alla legislazione vigente per la loro conferma;
   g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall'incarico da presentare presso l'ufficio di appartenenza prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio sia automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decada, in caso di valutazione positiva di cui alla lettera a), in deroga anche al periodo di preavviso, dall'ulteriore rapporto di lavoro e sia contestualmente cancellato di ufficio dall'albo degli avvocati;
   h) prevedere per il magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, e dimissionario ai sensi della lettera g), la possibilità di richiedere, nell'ambito della stessa dichiarazione di dimissioni, l'applicazione della disciplina generale sulla riforma organica della magistratura onoraria.