Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le dotazioni organiche di cui ai commi 1 e 2 sono determinate nella misura compresa tra le unità dei magistrati onorari alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.