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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.5. in Assemblea riferita al C. 3672

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/04/2016  [ apri ]
1.5.

  Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole da: nonché, fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene al seguente principio e criterio direttivo: estendere la competenza del giudice di pace per i procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626 e 651 del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale e per quelle previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.