Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
l-bis) stabilire che l'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria, nell'ambito delle esistenti disponibilità economiche, decorra dalla data di apertura della procedura per l'ammissione e continui fino all'esecu-zione del programma predisposto dal commissario straordinario nonché all'adempimento degli obblighi di salvaguardia dell'occupazione correlati alla vendita dei complessi aziendali.