All'articolo 13, al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) in deroga all'articolo 2407 del codice civile, criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 4, non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi»;