Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) prevedendo che le nomine a curatore debbano essere stabilite a rotazione, a partire da un elenco di professionisti, che abbiano comunicato al tribunale la disponibilità;
a-ter) stabilendo che l'elenco sia pubblicato periodicamente nel sito internet del tribunale e che i professionisti siano sottoposti annualmente a valutazione da parte del tribunale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia;
a-quater) specificando che non possano essere nominati curatori i professori universitari e i funzionari dipendenti pubblici.