Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
a-bis) ammettere al Piano del Consumatore l'imprenditore non soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della legge n. 3 del 2012, ove sia oggettivamente incontrovertibile l'incolpevolezza in merito alla propria crisi da sovra-indebitamento, pur in presenza di debiti derivanti dall'esercizio della propria attività imprenditoriale, agricola o professionale eventualmente svolta;.