Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: specificare le categorie di debitori assoggettabili alla procedura anche in base a un criterio di prevalenza delle obbligazioni assunte a diverso titolo, comprendendo le persone fisiche e gli enti non assoggettabili alla procedura di concordato preventivo e di liquidazione giudiziale nonché sono sostituite dalle seguenti: comprendendo nella procedura;
b) alla lettera b) le parole:, e consentendo solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da malafede o frode del debitore sono soppresse;
c) alla lettera c) le parole: tre anni sono sostituite dalle seguenti: quattro anni;