Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
a-bis) prevedere che il debitore possa accedere all'esdebitazione solo se risultano soddisfatti, almeno in parte, i creditori concorsuali chirografari;
a-ter) prevedere che il debitore possa accedere all'esdebitazione a condizione che non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta.
Conseguentemente, sopprimere la lettera c).