Al comma 10, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:
d-bis) disciplinare le modalità attraverso le quali normare la non revocabilità delle cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge n. 52 del 1991, ai sensi dell'articolo 67 della L.F., comma 1, n. 1.