Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. Prevedere che alle sedute e ai lavori del comitato dei creditori di cui all'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 possa partecipare, senza diritto di voto, il difensore dell'insolvente o un altro professionista suo delegato. Il giudice delegato, avuto riguardo alle circostanze del caso, può fissare motivati limiti e condizioni per la partecipazione del difensore o del delegato. L'assenza del difensore regolarmente convocato non comporta l'invalidità della seduta.