7.10.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Prevedere misure volte a garantire all'insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione, prevedendo che, fatte salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, all'insolvente sia assicurata l'informazione sull'andamento della procedura, e che, il curatore fornisca all'insolvente una relazione trimestrale sull'andamento della procedura, redatta secondo le direttive del giudice delegato, e l'insolvente abbia diritto di accesso, con possibilità di presa visione e di estrazione di copia, agli atti della procedura non coperti da segreto, con richiesta alla cancelleria per gli atti depositati presso quest'ultima e non diversamente ricevute, e che l'insolvente possa, in ogni momento trasmettere osservazioni al giudice delegato, al curatore e al comitato dei creditori, i quali devono esaminarle, oltre che presentare reclami al giudice delegato che li valuta a norma dell'articolo 25, facendosi, però, assistere o delegare un professionista di propria fiducia, inoltre, quando si procede alla stima dei beni, l'insolvente, avvisato dal curatore, può nominare un consulente tecnico di parte. L'insolvente può inoltre farsi assistere o delegare un professionista di propria fiducia.