All'articolo 6, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1. Alla lettera b) dopo le parole: «inadempimento del terzo» aggiungere le seguenti: «e stabilire che non sussiste alcuna responsabilità, né possono essere previste sanzioni per il terzo legittimato che sia a conoscenza dello stato di insolvenza;».
2. Dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) stabilire che, a seguito del deposito della domanda di concordato e fino all'omologazione dello stesso, le somme derivanti dall'eventuale vendita di beni soggetti a garanzia reale debbono essere vincolate a favore dei creditori;».
3. Alla lettera n) dopo le parole: «personali e reali» aggiungere le seguenti: «e specificare che gli effetti esdebitatori del concordato non si estendono ai coobbligati, ai fideiussori del debitore, agli obbligati in via di regresso e al terzo datore di ipoteca;».
4. Alla lettera o) dopo le parole: «alle imprese in crisi» inserire le seguenti: «riconoscendo stabilità alla prededuzione di tali finanziamenti, come per i piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione e le procedure di allerta, nel caso di mancata omologazione del piano, di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria anche sulla base dei principi di cui agli articoli 67, 182-quater, 182-quinquies e 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;».
5. Dopo la lettera p) aggiungere la seguente: «p-bis) prevedere l'applicabilità al concordato delle disposizioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;».