Al comma 1, lettera d), aggiungere infine il seguente periodo: prevedere altresì che i crediti dei professionisti sorti in funzione del deposito della domanda, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del predetto articolo 161 sono prededucibili a condizione che la procedura sia aperta a norma dell'articolo 163 del medesimo regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;.