All'articolo 5, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1. Sopprimere la lettera c).
2. Alla lettera f) dopo le parole: «dell'accordo o del piano» sono aggiunte le seguenti: «e disciplinare gli effetti della mancata rinnovazione, prevedendo che agli atti pregressi si estendono gli effetti protettivi legati all'accordo o al piano;».
3. Dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
f-bis) riconoscere ai finanziamenti erogati in occasione o in funzione dell'accordo la prededucibilità, l'esenzione dai reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice nonché dall'azione revocata nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria e sulla base dei principi di cui agli articoli 67, 182-quater, 182-quinquies e 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
f-ter) riconoscere ai finanziamenti erogati in occasione o in funzione del piano la prededucibilità, l'esenzione dai reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice nonché dall'azione revocatoria nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria e sulla base dei principi di cui agli articoli 67, 182-quater, 182-quinquies e 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
f-quater) disciplinare gli effetti della risoluzione dell'accordo o del piano nonché le ipotesi di avvenuto risanamento dell'impresa che deve essere attestato.