4.4.
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi con le seguenti: dell'incaricato della revisione legale e dell'organo di controllo, l'obbligo di comunicare immediatamente all'organo di amministrazione ogni circostanza idonea a pregiudicare la continuità dell'impresa richiedendo allo stesso organo di amministrazione di intervenire immediatamente.
Conseguentemente all'articolo 13 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) in deroga all'articolo 2407 del codice civile, criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 4, non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi;.