4.3.
All'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) porre a carico degli organi di controllo societario, del revisore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, nonché della normativa e delle regole professionali applicabili, l'obbligo di avvisare tempestivamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi. In caso di omessa o inadeguata risposta, porre a carico degli organi di controllo societario di informare tempestivamente e direttamente il competente organismo di composizione della crisi e al revisore contabile e alle società di revisione di trasmettere tempestivamente la relazione emessa ai sensi dell'articolo 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa, relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale;.