Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
1) Alla lettera g) sopprimere le seguenti parole: «ivi compresa l'introduzione di un'ulteriore fattispecie di bancarotta semplice ai sensi degli articoli 217 e 224 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;».
2) Dopo la lettera g) inserire la seguente: «g-bis) riconoscere ai finanziamenti erogati in occasione o in funzione della procedura la prededucibilità, l'esenzione dai reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice nonché dall'azione revocatoria nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria e sulla base dei principi di cui agli articoli 67, 182-quater, 182-quinquies e 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.».
3) Sopprimere la lettera h).
4) Sopprimere la lettera i).