Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) prevedere per gli organi di controllo della società e per il revisore legale che, secondo quanto previsto dalla lettera b), si attivino tempestivamente presso l'organo amministrativo o che, in caso di omessa o inadeguata risposta di quest'ultimo, informino immediatamente il competente organismo di composizione.
Conseguentemente, all'articolo 13 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) in deroga all'articolo 2407 del codice civile, criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 4, non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi.