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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.21. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3671-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2016  [ apri ]
4.21.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) prevedere per gli organi di controllo della società e per il revisore legale che, secondo quanto previsto dalla lettera b), si attivino tempestivamente presso l'organo amministrativo o che, in caso di omessa o inadeguata risposta di quest'ultimo, informino immediatamente il competente organismo di composizione.

  Conseguentemente, all'articolo 13 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) in deroga all'articolo 2407 del codice civile, criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 4, non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi.