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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3671-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/01/2017  [ apri ]
4.2.

  Al comma, 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), dopo le parole: indizi della crisi, inserire le seguenti: da individuare secondo parametri corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle misure premiali di cui alla lettera g) del presente comma, e sostituire le parole: direttamente il competente organismo di composizione della crisi, con le seguenti: tempestivamente il presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha sede;
   b) sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) imporre a creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso, al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante; definire «l'inadempimento di importo rilevante» sulla base di criteri non assoluti ma relativi, come tali rapportati alle dimensioni dell'impresa, che considerino, in particolare, l'importo non versato delle imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati o definitivamente accertati e, in ogni caso, siano tali da assicurare l'anticipata e tempestiva emersione della crisi in relazione a tutte le imprese soggette alle procedure di cui al presente articolo; prevedere che il creditore pubblico qualificato dia immediato avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui alla presente lettera e che effettuerà la segnalazione agli organi di controllo della società e al presidente della sezione specializzata in materia di impresa, qualora, entro i successivi tre mesi, il debitore non avrà attivato il procedimento di composizione assistita della crisi, o non avrà estinto il debito o non avrà raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato, o non avrà chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale; tipizzare altresì le segnalazioni che al presidente della sezione specializzata in materia di impresa devono essere inviate dalla cancelleria del giudice civile o penale; prevedere le precauzioni, anche sul piano organizzativo e tecnologico, che consentano di secretare le segnalazioni di cui alla presente lettera.