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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3671-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/01/2017  [ apri ]
4.1.

  Al comma, 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) individuare i casi in cui le procedure di cui al presente articolo non trovano applicazione, come nelle ipotesi di società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato, nonché di grandi imprese così definite dalla normativa dell'Unione europea;
   b) sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) attribuire la competenza ad assistere il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi ad un'apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni adattamenti; prevedere che l'organismo di composizione della crisi scelto dal debitore, su istanza di quest'ultimo, affidi a un esperto scelto tra soggetti forniti di adeguata professionalità nella gestione delle crisi d'impresa, iscritti presso l'organismo stesso, l'incarico di addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi; precisare le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale; prevedere che l'organismo dia immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati di cui alla lettera c) del presente comma dell'avvenuta presentazione dell'istanza di cui alla presente lettera; prevedere che l'organismo di composizione della crisi, non oltre la scadenza del termine di cui alla presente lettera, deve verificare se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori e, in caso negativo, dame segnalazione al pubblico ministero presso il Tribunale del luogo in cui il debitore ha sede;