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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.7. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3671-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/01/2017  [ apri ]
2.7.

  Al comma 7, dopo la lettera h) inserire la seguente:
   h-bis) prevedere che la notificazione nei confronti del debitore, che sia un professionista o un imprenditore, degli atti delle procedure concorsuali e, in particolare, dell'atto che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo obbligatoriamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti; prevedere che quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, per causa imputabile al destinatario, non è possibile o non ha esito positivo copia degli atti da notificare sono inseriti nell'area del sito informatico di Infocamere riservata al debitore; individuare le modalità con cui il debitore può accedere alla predetta area riservata nonché il termine che deve decorrere dall'inserimento degli atti ai fini del perfezionamento della notificazione senz'altro formalità; prevedere che al fine di consentire che le notificazioni abbiano luogo con modalità telematiche l'imprenditore è tenuto a mantenere attivo l'indirizzo PEC comunicato all'Indice nazionale per l'anno successivo alla cancellazione dal registro delle imprese.