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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3671-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2016  [ apri ]
11.2.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.
(Contratti di garanzia su partecipazioni di società a responsabilità limitata).

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo per la modifica delle garanzie mobiliari, si attiene ai seguenti principi:
   a) prevedere che ai contratti di garanzia su partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera d) del citato decreto;
   b) stabilire che nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
   c) prevedere che l'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata, a cura del creditore pignoratizio, entro un congruo termine dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese;
   d) stabilire l'applicazione di tali principi anche ai contratti di garanzia in corso.