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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.61. in Assemblea riferita al C. 3671-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/01/2017  [ apri ]
4.61.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: ad assistere il debitore fino alla fine della lettera, con le seguenti: sulla procedura di composizione assistita della crisi alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha sede, al fine di addivenire, su istanza del debitore, a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sopprimere la lettera
c);
    alla lettera d) dopo le parole: segnalazioni ricevute aggiungere le seguenti: o su istanza del debitore;
    alla lettera e) sostituire le parole: e, in caso negativo, disponga la pubblicazione nel registro delle imprese della predetta relazione con le seguenti:; prevedere che, qualora l'esperto nominato non individui misure idonee a superare la crisi e ritenga sussistere lo stato di insolvenza, ne dia segnalazione al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede;
    sopprimere la lettera h);
   all'articolo 6, comma 1:
    sostituire la lettera a) con la seguente: a) prevedere l'inammissibilità di proposte che, in considerazione del loro contenuto sostanziale, abbiano natura essenzialmente liquidatoria;
    dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
   f-bis) prevedere l'estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della società a responsabilità limitata, in particolare prevedendo tale obbligo quando la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:
    1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.000.000 euro;
    2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.000.000 euro;
    3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità;
   f-ter) prevedere che se la società a responsabilità limitata, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'articolo 2477, sesto comma, del codice civile, il tribunale provvede alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del Conservatore del registro delle imprese;
   f-quater) prevedere che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa, per la società a responsabilità limitata, quando per tre esercizi consecutivi non viene superato alcuno dei limiti di cui alla lettera f-bis).