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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.60. in Assemblea riferita al C. 3671-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/01/2017  [ apri ]
4.60.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) prevedere l'istituzione presso ciascuna Camera di Commercio di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi; prevedere che l'organismo nomini un collegio composto da almeno tre esperti, di cui uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha sede tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), un componente designato dalla Camera di Commercio tra gli iscritti al predetto albo, un componente designato da associazioni di categoria tra gli iscritti al predetto albo; attribuire al predetto organismo, su istanza del debitore, la competenza ad addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi; precisare le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale; prevedere che l'Organismo dia immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati di cui alla lettera c) dell'avvenuta presentazione dell'istanza di cui alla presente lettera; prevedere che il collegio, non oltre la scadenza del termine di cui alla presente lettera, verifichi se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori; prevedere che, qualora il collegio non individui misure idonee a superare la crisi e attesti lo stato di insolvenza, l'organismo ne dia notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede, ai fini del tempestivo accertamento dell'insolvenza medesima;

  Conseguentemente,
   al medesimo comma:

    alla lettera b) sostituire le parole da: il presidente fino alla fine della lettera, con le seguenti: l'organismo di cui alla lettera a);
    alla lettera c):
     sostituire le parole da: al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede con le seguenti: all'organismo di cui alla lettera a);
     sostituire le parole da: al presidente della sezione specializzata in materia di impresa, qualora, con le seguenti: all'organismo di cui alla lettera a), se;
     sopprimere le parole da: prevedere le precauzioni fino alla fine della lettera;
    alla lettera d) sostituire le parole: il presidente della sezione specializzata in materia di impresa, a seguito delle segnalazioni ricevute, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale e, ove occorra, anche in luoghi diversi dall'ufficio giudiziario con le seguenti: l'organismo di cui alla lettera a), a seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale;
    sopprimere la lettera e);
    alla lettera h) sostituire le parole da: dinanzi alla sezione specializzata fino a: prevedere che l'organismo di composizione della crisi con le seguenti: iniziato a norma della lettera c), prevedendo, in particolare, che ricevuta la comunicazione dell'organismo di cui alla lettera a), il creditore qualificato sospenda la segnalazione; prevedere che l'organismo di cui alla lettera a).

4.60.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) prevedere l'istituzione presso ciascuna Camera di Commercio di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi; prevedere che l'organismo nomini un collegio composto da almeno tre esperti, di cui uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha sede, un componente designato dalla Camera di Commercio tra gli iscritti in un elenco dei gestori della crisi aderenti all'organismo medesimo, un componente designato da associazioni di categoria tra gli iscritti al predetto elenco; attribuire al predetto organismo, su istanza del debitore, la competenza ad addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi; precisare le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale; prevedere che l'Organismo dia immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati di cui alla lettera c) dell'avvenuta presentazione dell'istanza di cui alla presente lettera; prevedere che il collegio, non oltre la scadenza del termine di cui alla presente lettera, verifichi se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori; prevedere che, qualora il collegio non individui misure idonee a superare la crisi e attesti lo stato di insolvenza, l'organismo ne dia notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede, ai fini del tempestivo accertamento dell'insolvenza medesima;

  Conseguentemente,
   al medesimo comma:

    alla lettera b) sostituire le parole da: il presidente fino alla fine della lettera, con le seguenti: l'organismo di cui alla lettera a);
    alla lettera c):
     sostituire le parole da: al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede con le seguenti: all'organismo di cui alla lettera a);
     sostituire le parole da: al presidente della sezione specializzata in materia di impresa, qualora, con le seguenti: all'organismo di cui alla lettera a), se;
     sopprimere le parole da: prevedere le precauzioni fino alla fine della lettera;
    alla lettera d) sostituire le parole: il presidente della sezione specializzata in materia di impresa, a seguito delle segnalazioni ricevute, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale e, ove occorra, anche in luoghi diversi dall'ufficio giudiziario con le seguenti: l'organismo di cui alla lettera a), a seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale;
    sopprimere la lettera e);
    alla lettera h) sostituire le parole da: dinanzi alla sezione specializzata fino a: prevedere che l'organismo di composizione della crisi con le seguenti: iniziato a norma della lettera c), prevedendo, in particolare, che ricevuta la comunicazione dell'organismo di cui alla lettera a), il creditore qualificato sospenda la segnalazione; prevedere che l'organismo di cui alla lettera a).
   all'articolo 13, comma 1, sopprimere le lettere f-bis, f-ter, f-quater.