Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: il presidente della sezione fino a: precisare con le seguenti: l'organismo di composizione della crisi, su istanza del debitore, anche all'esito dell'audizione di cui alla lettera d), affidi a un soggetto scelto tra soggetti forniti di adeguata professionalità nella gestione delle crisi d'impresa, iscritti presso l'organismo stesso, l'incarico di addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi, precisando.