Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Prevedere misure volte a garantire all'insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione, prevedendo che, fatte salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, all'insolvente sia assicurata l'informazione sull'andamento della procedura, e che l'insolvente abbia diritto di accesso, con possibilità di presa visione e di estrazione di copia, agli atti della procedura non coperti da segreto.