Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'ammissibilità di proposte che abbiano natura liquidatoria esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino, in misura apprezzabile, la soddisfazione dei creditori e, in ogni caso, è assicurato il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari.