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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.23. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3671-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/01/2017  [ apri ]
4.23.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) regolare i rapporti tra il procedimento di composizione assistita della crisi iniziato a norma della lettera a) del presente comma e il procedimento dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa, prevedendo, in particolare, che ricevuta la comunicazione dell'organismo di composizione della crisi di cui alla predetta lettera a), il creditore qualificato sospende la segnalazione al presidente della citata sezione specializzata; prevedere che l'organismo di composizione della crisi dà comunicazione ai creditori pubblici qualificati della conclusione del procedimento iniziato innanzi ad esso; stabilire il termine, adeguatamente contenuto e con decorrenza dalla data di ricezione della predetta comunicazione o da quando sono decorsi sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui alla lettera a), entro il quale il creditore pubblico qualificato, qualora prima della scadenza del termine stesso il debitore non abbia attivato il procedimento di composizione assistita della crisi, o non avrà estinto il debito o non avrà raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato, o non avrà chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale, effettua la segnalazione a norma della lettera c);
   b) sopprimere la lettera i).