Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) sostituire le parole: l'organismo di composizione della crisi con le seguenti: il presidente della sezione specializzata in materia di impresa, sopprimere le parole: o su istanza del debitore, dopo le parole: riservata e confidenziale inserire le seguenti: e, ove occorra, anche in luoghi diversi dall'ufficio giudiziario,;
a) sostituire la lettera e) con la seguente:
e) prevedere che il presidente della sezione specializzata in materia di impresa o un giudice da lui delegato, anche all'esito dell'audizione di cui alla lettera d) del presente comma, affidi a un esperto iscritto all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), l'incarico individuare le misure idonee a superare la crisi, anche mediante un accordo tra il debitore e i creditori, fissando un congruo termine entro il quale le medesime misure devono essere pienamente attuate al fine di evitare l'aggravamento della situazione debitoria; prevedere che il termine possa essere prorogato solo a fronte di significativi progressi nell'attuazione delle misure e, in ogni caso, per un tempo complessivamente non superiore a sei mesi; prevedere che, scaduto il termine assegnato, il giudice sulla base di una aggiornata relazione dell'esperto nominato, verifichi la piena attuazione delle misure idonee a superare la crisi e, in caso negativo, disponga la pubblicazione nel registro delle imprese della predetta relazione; precisare altresì le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale;.