Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale nella scuola primaria e secondaria).
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a dettare le linee guida volte a disciplinare l'inserimento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria.
2. Allo scopo di sviluppare le competenze necessarie per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla formazione continua degli insegnanti, anche avvalendosi del contributo dell'Agenzia di cui all'articolo 2.