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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.3. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3666

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2016  [ apri ]
2.3.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale).

  1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di seguito denominato «Comitato».
  2. Il Comitato è presieduto dal direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelto fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, ed è composto da sedici membri di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, due dalla Banca d'Italia, due dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione Forum per la finanza sostenibile, uno dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, uno dell'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti, uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno, esperto nelle materie economico-finanziarie, designato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. I membri del comitato, scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta.
  3. Il Comitato opera, attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui potranno partecipare accademici e esperti della materia. La partecipazione al Comitato non da titolo ad alcun emolumento o compenso.
  4. Il Comitato ha il compito di:
   a) stabilire annualmente le linee guida comuni in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
   b) individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati;
   c) definire la programmazione annuale delle attività di cui alla lettera b), determinando i settori prioritari di intervento, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto anche delle indicazioni provenienti dai competenti organismi internazionali e dei programmi di azione individuati in sede di Unione europea, valorizzando le relazioni internazionali che sono già state avviate dalle Autorità indipendenti per i rispettivi ambiti di competenza;
   d) favorire il coordinamento delle competenze a livello nazionale negli ambiti di cui alla lettera b), nell'ottica di evitare sovrapposizioni tra, i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, favorendo un'efficace allocazione delle risorse;
   e) promuovere lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti per conseguire l'uniformità nell'applicazione delle linee guida e degli obiettivi e dei programmi definiti ai sensi delle lettere a) e b);
   f) predisporre proposte volte a sostenere l'elaborazione e l'attuazione di misure innovative per promuovere la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
   g) raccogliere e pubblicare nel proprio sito internet attraverso altri canali, ivi compresa la RAI Radio Televisione Italiana, contenuti di carattere digitale volti a raggiungere il più ampio numero di cittadini, segmentando l'offerta per il mondo scolastico e per la cittadinanza adulta;
   h) implementare sul proprio sito internet un servizio di comunicazione in tempo reale (online chat) a disposizione degli utenti per rispondere alle domande proposte in materia finanziaria, previdenziale e assicurativa;
   i) predisporre materiali e format di carattere educativo e divulgativo utilizzabili in contesti diversificati ed eterogenei quali scuole, università e altri canali di comunicazione tradizionali e innovativi;
   l) stipulare convenzioni con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, per la realizzazione di interventi di formazione giuridica ed economica e di comunicazione istituzionale.

  5. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato può acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti pubblici e privati aventi compiti in materia di diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.
  6. Il Comitato trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e sui risultati raggiunti. Tale relazione contiene:
   a) le informazioni sull'evoluzione dei fenomeni relativi alla diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
   b) l'esposizione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi fissati ai sensi del comma 4, con l'analisi delle attività svolte da ciascuno dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione dei suddetti obiettivi e programmi;
   c) le proposte sulle iniziative da adottare per promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, con particolare riguardo al coordinamento dei soggetti pubblici e privati operanti in tale ambito.

  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere un rapporto informativo sull'attività svolta dal Comitato, relativamente al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente esplicitando in particolare una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi elaborati dal Comitato, nonché la definizione delle iniziative richieste per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi per l'anno successivo.
  8. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente all'articolo 3, ovunque ricorra, sostituire la parola: Agenzia con la seguente: Comitato.