Al comma 4, dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) raccogliere e pubblicare sul sito di cui alla lettera h), entro il 31 gennaio di ogni anno, in un'apposita sezione, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale; la sezione è informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità, affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara i dati riguardanti:
a) il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni;
b) il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze;
c) le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee;
d) il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;
e) il livello di solidità di ciascun istituto secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10;»