stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.4. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3666

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2016  [ apri ]
1.4.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

  1. La presente legge riconosce l'importanza dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale come strumento per la tutela del consumatore al fine di consentire un uso più consapevole da parte dei cittadini degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato.
  2. L'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale è destinata a tutti i cittadini, senza distinzioni, ed è diffusa attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione.
  3. I progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale sono realizzati dalle associazioni dei consumatori esperte in materia e iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e sono trasmessi, dal 1o al 30 aprile di ciascun anno, al Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge. I progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possono altresì essere realizzati da soggetti qualificati e accreditati presso il medesimo Comitato, che ne valuta la congruità.

Art. 1-bis.

  1. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di seguito denominato «Comitato», composto da un rappresentante per ciascuno dei predetti ministeri, da tre rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, da un rappresentante del mondo accademico esperto in economia e finanze e da un esperto in educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo. Fanno altresì parte del Comitato un esperto del sistema bancario e creditizio nominato dalla Banca d'Italia, nonché un esperto del mondo assicurativo, nominato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Il Comitato dura in carica tre anni e ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.
  2. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. Il Comitato ha il compito di:
   a) programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione e di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale prevedendo altresì programmi specificamente rivolti ai soggetti più vulnerabili e ai soggetti con bassi livelli di reddito;
   b) coordinare le iniziative volte all'attivazione dei programmi di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale con obiettivi di lungo periodo;
   c) esaminare i progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale proposti dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
   d) coordinare i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
   e) favorire la collaborazione tra i diversi soggetti, pubblici e privati, al fine di coordinare le azioni da porre in atto e di agevolarne la realizzazione;
   f) promuovere e incentivare attività di sensibilizzazione affinché i cittadini abbiano accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
   g) verificare l'efficacia dei progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale realizzati e presentare annualmente una relazione alle Camere.
  4. Il Comitato, in relazione agli argomenti trattati e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5, può avvalersi del supporto di ulteriori esperti.

Art. 1-ter.

  1. Il Comitato stipula apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale ritenuti idonei che non versino in condizioni di potenziale conflitto di interessi secondo le linee guida definite dal Comitato.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 perseguono l'obiettivo di scongiurare qualsiasi rischio che solo soggetti privati finanziariamente più dotati possono accedere in modo più agevole alla condivisione dei progetti di educazione finanziaria e che l'educazione finanziaria del consumatore risalti orientata da interessi di parte finalizzati alla promozione di taluni prodotti ed all'indirizzo del risparmio verso determinate direzioni.
  3. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a garantire un adeguato apporto di risorse per lo svolgimento dei progetti presentati. Il Comitato stipula, inoltre, apposite convenzioni con i soggetti che intendono contribuire ai progetti in qualità di sostenitori mediante il versamento di contributi economici o di altre forme di partecipazione.
  4. Gli enti locali hanno facoltà di attivare progetti finalizzati all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale con la partecipazione dei soggetti indicati al comma 1.

Art. 1-quater.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a dettare le linee guida volte a disciplinare l'inserimento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria.
  2. Allo scopo di sviluppare le competenze necessarie per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla formazione continua degli insegnanti, anche avvalendosi del contributo del Comitato.

Art. 1-quinquies.

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 1 a 1-quater si provvede, a decorrere dall'anno 2016, per una quota pari a 20 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per una quota pari a 10 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui al citato articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
  2. All'attuazione della presente legge si provvede, altresì mediante quota parte delle risorse previste dall'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Le società finanziarie che erogano crediti al consumo sotto qualsiasi forma o modalità mettono a disposizione una somma pari al 5 per cento delle spese effettuate per pubblicizzare la propria attività nell'esercizio finanziario dell'anno precedente ai fini della realizzazione di progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, comunicando entro il 28 febbraio di ciascun anno le somme spese al 31 dicembre dell'anno precedente.
  4. Le società finanziarie di cui al comma 3, nell'ambito della disponibilità calcolata ai sensi del medesimo comma, corrispondono in anticipo ai soggetti attuatori il 70 per cento del costo complessivo del progetto approvato e il restante 30 per cento alla conclusione del progetto.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 3.