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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3666

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2016  [ apri ]
1.01.
approvato

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Strategia nazionale per l'educazione finanziaria).

  1. Ai fini della presente legge, in conformità con la definizione espressa dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per educazione finanziaria si intende il processo attraverso il quale le cittadine e i cittadini, al fine di potere assumere con libertà e autonomia le decisioni di consumo, di risparmio e di investimento, migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari, ivi compresi quelli di natura assicurativa e previdenziale, e, attraverso informazioni, guide e/o comunicazioni obiettive, sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie, al fine di compiere scelte informate, di sapere dove rivolgersi per chiedere aiuto e di intraprendere altre azioni concrete per migliorare il grado di benessere e di protezione delle attività finanziarie, anche di tipo assicurativo e previdenziale, possedute ovvero di loro interesse.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma che definisca una «Strategia nazionale per l'educazione finanziaria», con la redazione di apposite linee guida e l'adozione delle necessarie misure organizzative da parte dei ministeri che partecipano all'attuazione del programma. La Strategia nazionale per l'educazione finanziaria dovrà conformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e privati già attivi sulla materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che gli interventi siano continui nel tempo e che ne sia garantita la terzietà e l'autonomia didattica e scientifica, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e definendo le modalità con cui le iniziative di educazione finanziaria possano entrare in sinergia e intrecciarsi con le attività proprie del sistema nazionale dell'istruzione;
   b) definire le linee guida delle politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere l'educazione finanziaria;
   c) promuovere misure innovative per accrescere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze da parte dei cittadini e delle cittadine, anche attraverso la predisposizione e la sperimentazione di materiali e formati di carattere educativo e divulgativo utilizzabili in contesti diversificati ed eterogenei (ad esempio: scuole, università, centri di formazione, ma anche web e reti televisive e radiofoniche);
   d) prevedere la possibilità di convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, che coinvolgano anche gli enti territoriali;
   e) prevedere un monitoraggio annuale delle realizzazioni, la valutazione di efficacia e la conseguente revisione del programma.

  3. La proposta di programma di cui al comma 2 è trasmessa alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri congiunti da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia della Camera e del Senato e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo del programma alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Decorso un termine di trenta giorni il programma può comunque essere adottato in via definitiva.
  4. Il Governo trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria. La relazione può contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiustamento del programma di cui al comma 2, che vengono discusse e adottate con le medesime procedure previste al comma 3.