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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.01. in III Commissione in sede referente riferita al C. 3642

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2016  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Obbligo di relazione al Parlamento).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza almeno annuale, è tenuto a relazionare al Parlamento:
   i) sulla sostenibilità della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture;
   ii) sulla destinazione dei fondi per la realizzazione di progetti infrastrutturali e di altri settori produttivi, sul loro stato di avanzamento e sulla sostenibilità ambientale;
   iii) sulla ricaduta economica per le imprese italiane coinvolte, soprattutto di piccola e media dimensione, in termini di opportunità di diversificazione internazionale dell'offerta e di qualità e quantità di penetrazione sui mercati dell'area asiatica;
   iv) sull'impatto dell'azione della banca di cui all'articolo 1 in favore dello sviluppo delle infrastrutture in ambito locale e globale e della crescita economica nei Paesi di operatività;

  2. Il rappresentante italiano nel board dell'istituzione di cui all'Accordo istitutivo può riferire alle Commissioni parlamentari competenti in ordine ai profili di cui al comma 1, lettera i).