Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Obbligo di relazione al Parlamento).
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza almeno annuale, è tenuto a relazionare al Parlamento:
i) sulla sostenibilità della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture;
ii) sulla destinazione dei fondi per la realizzazione di progetti infrastrutturali e di altri settori produttivi, sul loro stato di avanzamento e sulla sostenibilità ambientale;
iii) sulla ricaduta economica per le imprese italiane coinvolte, soprattutto di piccola e media dimensione, in termini di opportunità di diversificazione internazionale dell'offerta e di qualità e quantità di penetrazione sui mercati dell'area asiatica;
iv) sull'impatto dell'azione della banca di cui all'articolo 1 in favore dello sviluppo delle infrastrutture in ambito locale e globale e della crescita economica nei Paesi di operatività;
2. Il rappresentante italiano nel board dell'istituzione di cui all'Accordo istitutivo può riferire alle Commissioni parlamentari competenti in ordine ai profili di cui al comma 1, lettera i).