stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.01. in Assemblea riferita al C. 3642-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/05/2016  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Obbligo di relazione al Parlamento).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza almeno annuale, è tenuto a relazionare al Parlamento:
   a) sulla sostenibilità della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture;
   b) sulla destinazione dei fondi per la realizzazione di progetti infrastrutturali e di altri settori produttivi, sul loro stato di avanzamento e sulla sostenibilità ambientale;
   c) sulla ricaduta economica per le imprese italiane coinvolte, soprattutto di piccola e media dimensione, in termini di opportunità di diversificazione internazionale dell'offerta e di qualità e quantità di penetrazione sui mercati dell'area asiatica;
   d) sull'impatto dell'azione della banca di cui all'articolo 1 in favore dello sviluppo delle infrastrutture in ambito locale e globale e della crescita economica nei Paesi di operatività.

  2. Il rappresentante italiano nel board dell'istituzione di cui all'Accordo istitutivo può riferire alle Commissioni parlamentari competenti in ordine ai profili di cui al comma 1, lettera a).