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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.04. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/03/2016  [ apri ]
2.04.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«ART. 2-bis.
(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

  1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.
  2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.
  3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.»