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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/03/2016  [ apri ]
2.02.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo di sostegno delle BCC-CR).

  1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo di sostegno delle BCC-CR promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo.
  2. Il Fondo favorisce, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo per il miglioramento dell'efficienza e della competitività delle banche aderenti. Nello statuto sono altresì definiti il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché quello al richiamo di fondi dalle banche aderenti. L'adesione al Fondo deve avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'Associazione nazionale del credito cooperativo dell'avvenuta approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.

ident. 2.01.2.03.2.04.2.05.2.06.2.07.2.08.