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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.013. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/03/2016  [ apri ]
2.013.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Associazione nazionale del credito cooperativo e strutture federative del territorio).

  1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del territorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano, in particolare:
   a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;
   b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.

  2. L'Associazione nazionale e le strutture federative di cui al comma 1 non possono svolgere attività strumentali al Gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2.

ident. 2.09.2.010.2.011.2.012.