Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Provvisoria esecutività decreto ingiuntivo).
1. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati.».
Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:
Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI