Al comma 5, capoverso Art. 37-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il voto contrario dell'esponente dell'organo amministrativo eletto da una banca di credito cooperativo aderente al gruppo può bloccare l'adozione da parte della capogruppo di ogni genere di atto che possa compromettere la sana e prudente gestione e la stabilità delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo.