1.208.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. All'articolo 159 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Le banche di credito cooperativo, aventi sede legale nel territorio delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, possono costituire autonomi gruppi bancari cooperativi ai sensi degli articoli 37-bis e 37-ter, se questi gruppi sono composti solo da banche a carattere regionale aventi sede legale nel territorio della Regione a statuto speciale o della provincia autonoma ove si trovano le sedi legali delle corrispondenti società capogruppo.