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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.187. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/03/2016  [ apri ]
1.187.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo deliberano la trasformazione in società per azioni o la liquidazione entro il termine indicato dal comma 1, con conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, la devoluzione di cui al comma 3 non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino da sole o congiuntamente istanza alla Banca d'Italia di conferire l'azienda o le aziende bancarie ad una società per azioni anche di nuova costituzione, purché la banca istante o almeno una delle banche istanti possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante del bilancio riferito a tale data certificato da una società di revisione.
   b) al comma 4, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: commi 3 e 3-bis;
   c) dopo il comma 4, inserire il seguente: 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 5 del presente decreto, sono emanate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   d) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni attuative e transitorie.