Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, al comma 2-bis le parole: L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro, sono sostituite dalle seguenti: L'attivo della banca popolare non può superare 20 miliardi di euro.