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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.11. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 3606

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/03/2016  [ apri ]
1.11.
inammissibile

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, al comma 2-bis le parole: L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro, sono sostituite dalle seguenti: L'attivo della banca popolare non può superare 20 miliardi di euro.