Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente: c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla stessa Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.»;
b) al comma 5, capoverso «ART. 37-bis», comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente;
c) al comma 5, capoverso «ART. 37-bis », comma 5, dopo le parole: richieste di adesione, inserire le seguenti: , il recesso.