Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi).
1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, nonché nei finanziamenti a valere sulle carte di credito, sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno, e che gli interessi siano conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati non possano produrre interessi ulteriori salvo quelli di mora. Nelle successive operazioni di capitalizzazione gli interessi debitori sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. È fatta salva la possibilità per il cliente di autorizzare preventivamente l'addebito degli interessi debitori sul conto o sulla carta decorso un termine di sessanta giorni dalla valuta degli interessi medesimi, eventualmente modificabile a favore del cliente.
Conseguentemente, sostituire la denominazione del Capo IV con la seguente: «Disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio».